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La Finanziaria 2008 e la legge di Bilancio (Legge n.245 del 24 dicembre 2007) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007 ed sono in vigore dal primo gennaio 2008. Le misure in essa adottate coprono ed inglobano numerose novità in tema energetico per quanto concerne regolamenti, incentivazione e tipologia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Per ulteriori approfondimenti sono disponibili un riassunto delle norme di carattere energetico, oppure il testo completo della finanziaria 2008.
I punti salienti della finanziaria sono:
Il comma 150 dell’art. 2 stabilisce l’estensione del regime dello scambio sul posto ad impianti di potenza nominale media annua fino a 200 kW, che di fatto consentirà una ulteriore importantissima remunerazione per le applicazioni di media taglia, per esempio impianti fotovoltaici installati su fabbricati industriali. Tale norma sarà operativa solo dopo la pubblicazione di una delibera dell’AEEG che dovrà ridefinire le regole e le modalità per usufruire di questo servizio.
Il comma 152 dell’art. 2 stabilisce che dal 2009 gli incentivi non potranno essere concessi in caso di altre incentivazioni, anche di natura diversa (incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.). Sono quindi fatti salvi i progetti che si concluderanno positivamente entro l’anno 2008. Gli incentivi soggetti a tale disciplina sono elencati dal comma 143 al comma 157.
Il comma 289 dell’art. 1 estende la norma già presente al comma 350 della Finanziaria 2007, disponendo che, dal 1 gennaio 2009, il permesso di costruire sia subordinato, per gli edifici di nuova costruzione, alla installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Nel caso di fabbricati industriali, di estensione almeno 100 mq, tale obbligo è elevato a 5 kW.
La Finanziaria 2008 assegna ai Comuni l’importante responsabilità di dare un segnale forte sul territorio premiando lo sforzo dei cittadini di produzione rinnovabile dell’energia a copertura del fabbisogno domestico. Il comma 6 dell’art. 1 dispone la possibilità, per i Comuni, di ridurre l’ICI sotto il 4 per mille, in caso di installazione, a servizio di specifiche unità immobiliari, di sistemi solari termici ovvero di altri sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il comma 167 dell’art. 2 stabilisce per ogni regione la quota minima di incremento necessaria a raggiungere l’obiettivo della copertura del 25% del consumo interno lordo di elettricità per mezzo di fonti rinnovabili entro il 2012 e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione Europea.
Il comma 173 dell’art. 2 stabilisce che, qualora il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico sia un ente locale (ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) si applicano sempre le tariffe incentivanti più alte, stabilite dal D.M. 19 febbraio 2007 (tra 1 kW e 3 kW: 0,49 euro/kWh, tra 3 kW e 20 kW: 0,46 euro/kWh, oltre 20 kW: 0,44 euro/kWh), anche se tali impianti fossero collocati sul terreno: una carta strategica per rendere appetibile agli enti locali la promozione di questi impianti.
Il comma 174 dell’art. 2 stabilisce infine che qualora un Ente Locale sia soggetto responsabile di uno o più impianti fotovoltaici, l’autorizzazione unica sia rilasciata attraverso un solo procedimento unico.
Sono prorogati gli incentivi fiscali, per mezzo della detrazione del 55% dall’imposta lorda, già previste dalla Legge Finanziaria 2007, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, afferenti a interventi di efficienza energetica (sostituzione finestre, infissi, caldaie a condensazione, pompe di calore e geotermiche a bassa entalpia). Le detrazioni potranno essere ripartite da tre fino a dieci anni, consentendo così un più conveniente accesso da parte dei lavoratori dipendenti e di tutti coloro che non possono fruire di ingenti crediti d’imposta. Le suddette norme si trovano all’art. 1, dal comma 20 al comma 24, e al comma 286.
Con la risoluzione n. 207/E del 20.5.2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica dà diritto solo alla tariffa incentivante, prevista dal Conto Energia ma non alla detrazione fiscale del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico.
Nel comma 161 dell’art. 2 viene specificato che per la fonte solare fotovoltaica la soglia di generazione sotto cui vale il regime autorizzativo definito dalla DIA è di 20 kW.
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